Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

      1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) l'articolo 17 è abrogato;

          b) all'articolo 18, comma 1, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;

          c) all'articolo 20, comma 6, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse.